1. All'articolo 3 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«11. La "concessione di lavori pubblici" è un contratto stipulato fra un'amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico avente per scopo la realizzazione di opere pubbliche nonché di opere ad esse strutturalmente e direttamente collegate; il contratto ha ad oggetto il finanziamento totale o parziale e l'esecuzione, ovvero il finanziamento totale o parziale, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero il finanziamento totale o parziale, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere; il corrispettivo consiste nel diritto di gestire funzionalmente ed economicamente le opere eseguite mediante la prestazione di servizi pubblici, cui sono strumentali le opere realizzate, con tariffe totalmente o parzialmente a carico dell'utenza ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo.
12. La "concessione di servizi pubblici" è un contratto stipulato fra un'amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico avente ad oggetto la fornitura di servizi pubblici con tariffe totalmente o parzialmente a carico dell'utenza; il corrispettivo consiste nel suddetto diritto di gestire funzionalmente ed economicamente i servizi ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«51-bis. La "locazione finanziaria" e il "partenariato pubblico privato" sono
a) il finanziamento e l'esecuzione, ovvero il finanziamento, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero il finanziamento, la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione, ovvero il finanziamento, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e l'esecuzione, nonché in ogni caso la gestione dei servizi necessari al funzionamento e alla manutenzione dell'opera e degli impianti tecnologici;
b) il pagamento:
1) nel caso sia previsto che l'opera al termine del contratto diventi di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, di canoni annuali, semestrali o mensili, costanti o crescenti, collegati in modo significativo al mantenimento delle prestazioni corrispondenti per quantità e per qualità a quelle pattuite nel contratto, connessi all'ammortamento del costo di costruzione e alla disponibilità dell'opera;
2) nel caso non sia previsto che l'opera al termine del contratto diventi di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, di canoni annuali, semestrali o mensili, costanti o crescenti, collegati in modo significativo al mantenimento delle prestazioni corrispondenti per quantità e per qualità a quelle pattuite nel contratto, connessi alla sola disponibilità dell'opera;
c) il pagamento di canoni annuali, semestrali o mensili, costanti o crescenti, collegati in modo significativo al mantenimento delle prestazioni corrispondenti per quantità e per qualità a quelle pattuite nel contratto, connessi alla prestazione dei servizi di gestione e di manutenzione.
51-ter. I "programmi" sono i programmi triennali dei lavori pubblici, di cui