Art. 1.

      1. All'articolo 3 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

          «11. La "concessione di lavori pubblici" è un contratto stipulato fra un'amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico avente per scopo la realizzazione di opere pubbliche nonché di opere ad esse strutturalmente e direttamente collegate; il contratto ha ad oggetto il finanziamento totale o parziale e l'esecuzione, ovvero il finanziamento totale o parziale, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero il finanziamento totale o parziale, la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere; il corrispettivo consiste nel diritto di gestire funzionalmente ed economicamente le opere eseguite mediante la prestazione di servizi pubblici, cui sono strumentali le opere realizzate, con tariffe totalmente o parzialmente a carico dell'utenza ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo.
      12. La "concessione di servizi pubblici" è un contratto stipulato fra un'amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico avente ad oggetto la fornitura di servizi pubblici con tariffe totalmente o parzialmente a carico dell'utenza; il corrispettivo consiste nel suddetto diritto di gestire funzionalmente ed economicamente i servizi ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo»;

          b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «51-bis. La "locazione finanziaria" e il "partenariato pubblico privato" sono

 

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contratti stipulati fra un'amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico, aventi per scopo la realizzazione di opere destinate all'utilizzazione diretta dell'amministrazione aggiudicatrice in quanto funzionali alla prestazione di servizi pubblici di competenza della medesima amministrazione. Il contratto ha ad oggetto:

          a) il finanziamento e l'esecuzione, ovvero il finanziamento, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero il finanziamento, la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione, ovvero il finanziamento, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e l'esecuzione, nonché in ogni caso la gestione dei servizi necessari al funzionamento e alla manutenzione dell'opera e degli impianti tecnologici;

          b) il pagamento:

              1) nel caso sia previsto che l'opera al termine del contratto diventi di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, di canoni annuali, semestrali o mensili, costanti o crescenti, collegati in modo significativo al mantenimento delle prestazioni corrispondenti per quantità e per qualità a quelle pattuite nel contratto, connessi all'ammortamento del costo di costruzione e alla disponibilità dell'opera;

              2) nel caso non sia previsto che l'opera al termine del contratto diventi di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice, di canoni annuali, semestrali o mensili, costanti o crescenti, collegati in modo significativo al mantenimento delle prestazioni corrispondenti per quantità e per qualità a quelle pattuite nel contratto, connessi alla sola disponibilità dell'opera;

          c) il pagamento di canoni annuali, semestrali o mensili, costanti o crescenti, collegati in modo significativo al mantenimento delle prestazioni corrispondenti per quantità e per qualità a quelle pattuite nel contratto, connessi alla prestazione dei servizi di gestione e di manutenzione.

      51-ter. I "programmi" sono i programmi triennali dei lavori pubblici, di cui

 

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all'articolo 128 nonché i diversi programmi di lavori pubblici previsti dalla vigente normativa statale e regionale, ivi incluso il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
      51-quater. La "finanza di progetto" è una tecnica finanziaria che consente ai privati, interessati a partecipare o anche promuovere la realizzazione di lavori pubblici a mezzo di contratti di concessione, di locazione finanziaria o di partenariato pubblico privato, di acquisire le necessarie risorse finanziarie.
      51-quinquies. I "promotori" sono i soggetti che richiedono, con le modalità di cui alla parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari), titolo III (disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici), capo III (promotore finanziario, società di progetto), del presente codice, l'affidamento di una concessione di lavoro pubblico o di un contratto di locazione finanziaria o di partenariato pubblico privato».